Art. 1
Scopo e Sede sociale
La Società Italiana di Statistica (SIS), organizzazione senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle scienze statistiche e delle loro applicazioni.
A tal fine indice riunioni e cura pubblicazioni scientifiche, collabora con altre organizzazioni ai fini del progresso delle scienze statistiche, promuove rapporti con altre Società e Comunità scientifiche, può istituire borse di studio, bandire concorsi ed attuare ogni iniziativa idonea al raggiungimento del suo scopo.
La SIS ha sede in Roma.
Art. 2
Categorie di soci
Fanno parte della SIS i soci ordinari, gli Enti aderenti, i soci sostenitori e, fino ad esaurimento, i membri onorari ed i corrispondenti stranieri nominati in vigenza dei precedenti statuti.
Art. 3
Soci ordinari
Può essere nominato socio ordinario ogni persona che abbia contribuito al progresso delle scienze statistiche mediante ricerche teoriche o applicate, allo sviluppo della didattica delle discipline statistiche, al potenziamento dei servizi statistici.
La proposta per la nomina deve essere fatta, con il consenso dell’interessato, da cinque soci ordinari, i quali, nel presentarlo, debbono documentare l’interesse della persona segnalata per lo scopo sociale, nonché la sua idoneità a favorirne il perseguimento.
La nomina dei soci ordinari spetta al Consiglio direttivo della SIS, che vi provvederà almeno una volta l’anno.
I soci ordinari partecipano all’attività scientifica della Società, hanno diritto di voto nelle Assemblee, possono essere nominati a tutte le cariche sociali, ricevono le pubblicazioni della Società alle condizioni fissate dal Consiglio direttivo e sono tenuti al versamento di una quota sociale annua il cui ammontare è fissato dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.
Art. 4
Enti aderenti
Possono aderire alla SIS, con l’approvazione del Consiglio direttivo, Istituti, Società, Enti, persone giuridiche interessati agli scopi della Società.
L’Ente aderente è tenuto al versamento di una quota di adesione annuale, partecipa all’attività scientifica della SIS tramite un proprio rappresentante, ne riceve le pubblicazioni alle condizioni fissate per i soci ordinari e può designare a rappresentarlo nelle Assemblee un proprio delegato, con diritto di voto.
La quota di adesione annuale è fissata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.
Art.5
Soci sostenitori
Può essere nominato socio sostenitore ogni persona fisica o giuridica che abbia interesse a sostenere finanziariamente il progresso delle scienze statistiche teoriche o applicate, lo sviluppo della didattica delle discipline statistiche, il potenziamento dei servizi statistici.
Su richiesta degli interessati il Consiglio direttivo della SIS provvede almeno una volta l’anno alla nomina dei soci sostenitori.
I soci sostenitori hanno diritto di voto nelle Assemblee, direttamente se il socio è una persona fisica oppure tramite un proprio rappresentante se il socio è una persona giuridica.
I soci sostenitori ricevono le pubblicazioni della Società alle condizioni fissate dal Consiglio direttivo per i soci ordinari e sono tenuti al versamento di una quota sociale annua il cui ammontare è fissato dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo e che non può comunque essere inferiore ai cinquemila euro in ragione di anno.
Art 6
Partecipazione di studiosi non soci
All’attività scientifica della SIS possono partecipare, con modalità di volta in volta determinate dal Consiglio direttivo, anche studiosi ed esperti non aderenti alla Società.
Art.7
Perdita della qualità di socio
La qualifica di socio ordinario di cui all’art. 3, di Ente aderente di cui all’art. 4 e di socio sostenitore di cui all’art. 5 si perde per:
a) dimissioni volontarie;
b) esclusione per morosità nel pagamento delle quote sociali o di adesione, deliberata dal Consiglio direttivo dopo attenta valutazione;
c) radiazione per atti o comportamenti che rechino nocumento al prestigio o al funzionamento della Società. La radiazione viene proposta dal Consiglio direttivo, dopo aver ascoltato l’interessato, e deliberata dall’Assemblea con la maggioranza di due terzi dei presenti.
Art.8
Organi sociali
Sono organi della SIS:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario Generale;
e) il Tesoriere;
f) il Collegio dei Revisori dei conti.
Art.9
Assemblea dei soci
L’Assemblea è costituita dai soci ordinari, dai soci sostenitori, direttamente o tramite un rappresentante, e dai rappresentanti degli Enti aderenti, in regola col versamento delle quote sociali o di adesione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
Quella ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno.
L’Assemblea dei Soci è organo sovrano della Società e fissa gli orientamenti dell’ attività scientifica della Società; dà indicazioni sul funzionamento amministrativo della Società; provvede al controllo finanziario della Società con l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
L’Assemblea dei Soci approva le modifiche statutarie, nonché il regolamento elettorale e le relative modifiche. Le elezioni si svolgono secondo quanto previsto dal regolamento elettorale.
L’Assemblea elegge il Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere, i Consiglieri e i Revisori dei conti secondo le modalità di voto previste dal regolamento elettorale.
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei soci ordinari.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente con lettera contenente l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo, della data e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.
La lettera deve essere spedita non meno di trenta giorni prima della data della riunione.
In ogni Assemblea le votazioni, che non riguardino l’elezione delle cariche sociali, avvengono per alzata di mano, salvo che almeno il dieci per cento dei presenti chieda la votazione per appello nominale.
In prima convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima, le deliberazioni, prese a maggioranza dei voti, sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni relative alle modificazioni dello Statuto e del regolamento elettorale sono prese con la maggioranza dei due terzi dei voti quando è presente almeno il quaranta per cento dei soci ordinari aventi titolo per partecipare ai sensi del primo comma del presente articolo.
Nelle elezioni alla carica di Presidente o di Segretario Generale o di Tesoriere, se due candidati ottengono lo stesso numero di voti, si procede col ballottaggio fra i due.
Nelle elezioni alla carica di Consigliere, se due candidati ottengono lo stesso numero di voti, precede nella graduatoria il più anziano di associazione; in caso di pari anzianità si fa ricorso al criterio dell’età.
Nelle Assemblee sono ammesse le deleghe; ogni socio ordinario può avere una sola delega; nelle votazioni il delegante è presente a tutti gli effetti. Il socio ordinario che sia anche il rappresentante di un Ente aderente può inoltre votare per l’Ente rappresentato.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano di età fra quelli di maggiore anzianità di carica che siano presenti.
Art.10
Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo si compone del Presidente, di otto Consiglieri, del Segretario Generale e del Tesoriere, scelti tra i soci ordinari.
I Consiglieri durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili alla carica.
Ogni due anni l’Assemblea elegge quattro degli otto Consiglieri.
Qualora vengano costituite sezioni a norma del successivo art. 15, il responsabile di ciascuna sezione può essere invitato in Consiglio direttivo a partecipare, con voto consultivo, alla discussione su argomenti specifici.
Il Consiglio direttivo presiede al funzionamento scientifico ed amministrativo della Società in conformità alle indicazioni date in proposito dall’Assemblea; delibera sui provvedimenti ad esso sottoposti dal Presidente; delibera la nomina, la revoca – fatte salve le competenze dell’Assemblea – dei soci ordinari, dei soci sostenitori e degli Enti aderenti; esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dal presente Statuto.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l’anno.
Esso è convocato ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno cinque componenti il Consiglio.
L’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione devono essere comunicati almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione.
Per motivi d’urgenza il Consiglio può essere convocato con telegramma al domicilio privato dei suoi membri, inviato almeno cinque giorni prima della riunione.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente della Società, o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano tra quelli di maggiore anzianità di carica presenti alla riunione.
In caso di vacanza definitiva di una carica di Consigliere, subentra il primo dei non eletti nella stessa tornata elettorale. Il Consigliere subentrante dura fino al termine del mandato del Consigliere sostituito.
Il completamento del mandato non è considerato ai fini di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.
Art.11
Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Società; convoca le riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea; ne fa eseguire le deliberazioni; ordina le riscossioni ed i pagamenti; firma gli atti ufficiali.
In caso di urgenza, d’accordo con il Segretario Generale e con il Tesoriere, può prendere i provvedimenti demandati dal presente Statuto al Consiglio direttivo, i quali debbono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione.
Il Presidente dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile.
Il Consigliere più anziano di età fra quelli di maggiore anzianità di carica sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente e, se l’impedimento è definitivo, fino alla prima Assemblea ordinaria o straordinaria successiva, la quale provvede ad eleggere il nuovo Presidente che rimane nella carica fino al termine del mandato del Presidente sostituito.
Il completamento del mandato non è considerato ai fini di quanto previsto dal comma precedente.
Art.12
Segretario Generale
Il Segretario Generale pone in atto i provvedimenti deliberati dal Consiglio direttivo e dall’Assemblea, rispondendone di fronte ad essi; collabora con il Presidente per tutto ciò che concerne il funzionamento della Società; coopera con il Comitato scientifico e con il Comitato organizzatore all’organizzazione delle riunioni scientifiche e alla stampa dei relativi Atti.
Il Segretario Generale dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile. In caso di vacanza definitiva della carica di Segretario Generale il Consiglio direttivo affida provvisoriamente le funzioni fino alla prima Assemblea ad un membro eletto dal Consiglio stesso al suo interno.
L’Assemblea provvede ad eleggere il nuovo Segretario Generale che rimane nella carica fino al termine del mandato del Segretario Generale sostituito. Il completamento del mandato non è considerato ai fini di quanto previsto dal comma precedente.
Art.13
Tesoriere
Il Tesoriere provvede alle operazioni attive e passive della Società in conformità alle istruzioni del Presidente e del Consiglio direttivo al quale presenta il bilancio preventivo e, entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il bilancio consuntivo dell’esercizio stesso.
Il Tesoriere disimpegna le funzioni di consegnatario del mobilio, dei libri e degli stampati e di ogni altro bene di proprietà della Società o a questa affidato in uso; firma annualmente l’inventario dei beni anzidetti, tenendo distinti i beni di proprietà da quelli in uso; coadiuva i Revisori dei conti nelle verifiche ordinarie e straordinarie dei documenti giustificativi delle spese.
Il Tesoriere dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile. In caso di vacanza definitiva della carica di Tesoriere il Consiglio direttivo affida provvisoriamente le funzioni fino alla prima Assemblea ad un membro eletto dal Consiglio stesso al suo interno.
L’Assemblea provvede ad eleggere il nuovo Tesoriere che rimane nella carica fino al termine del mandato del Tesoriere sostituito.
Il completamento del mandato non è considerato ai fini di quanto previsto dal comma precedente.
Art.14
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di eseguire le verifiche dei fondi e dei conti, di esaminare il bilancio preventivo e il consuntivo annuale di cui accerta la veridicità, di trasmettere al Consiglio direttivo, per la presentazione dell’Assemblea, la redazione sul consuntivo stesso.
Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi ed uno supplente; almeno uno degli effettivi e il supplente devono essere iscritti al registro dei revisori contabili, e possono non essere soci ordinari.
Al revisore contabile spetta la presidenza del collegio. I componenti del collegio sono eletti dall’assemblea, durano in carica due anni, e possono essere rieletti.
Art.15
Candidature per le cariche sociali. Comitato per le nomine
Per l’elezione del Presidente, dei Consiglieri, del Segretario Generale, del Tesoriere e dei membri del Collegio dei Revisori dei conti, le candidature sono proposte dal Comitato per le nomine.
Il Comitato è costituito da tre soci ordinari – di cui almeno uno abbia fatto parte del Consiglio direttivo – eletti dall’Assemblea tra i soci ordinari su proposta del Presidente.
I componenti del Comitato durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Il Comitato propone le candidature tenendo conto in particolare delle indicazioni che i soci ordinari, gli Enti aderenti e i soci sostenitori gli avranno fornito.
Il Comitato deve in ogni caso proporre come candidati i soci che abbiano ottenuto almeno venticinque segnalazioni.
Nelle proposte di candidatura il Comitato riporterà per ciascun candidato gli elementi oggettivi qualificanti ai fini dell’assunzione della carica, senza indicare preferenze.
Le proposte devono essere comunicate a tutti i soci almeno trenta giorni prima dell’inizio delle operazioni di voto.
Nel corso delle votazioni possono essere votati anche soci ordinari non proposti nelle candidature di cui sopra. Il Comitato è presieduto dal socio con maggiore anzianità di associazione; nel caso di pari anzianità, dal più anziano di età.
Art.16
Sezioni
Possono essere costituite sezioni per grandi settori disciplinari delle scienze statistiche su decisione dell’Assemblea, con maggioranza di due terzi dei voti, quando siano presenti almeno un terzo dei soci ordinari.
La sezione emana un regolamento interno per il proprio funzionamento.
Tale regolamento non può essere in contrasto con il presente Statuto e con le norme regolamentari della Società ed entra in vigore dopo l’approvazione del Consiglio direttivo.
Il regolamento non può prevedere impegni di spesa a carico del bilancio della Società.
Art.17
Commissioni e Gruppi di lavoro
Commissioni e gruppi di lavoro per scopi particolari possono essere costituite per decisione dell’Assemblea o del Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo determina la composizione, lo specifico mandato e la durata dell’attività di tali Commissioni o gruppi di lavoro.
Per l’organizzazione delle riunioni scientifiche il Consiglio direttivo provvede alla nomina dei relativi Comitato scientifico e Comitato organizzatore.
Art.18
Anno sociale e anno finanziario
L’anno sociale e l’anno finanziario decorrono dall’1 gennaio al 31 dicembre.
Art.19
Patrimonio
Il patrimonio della Società è costituito:
a) dagli immobili, dagli arredi e dalle cose mobili di proprietà della Società;
b) da eventuali contributi di Enti pubblici e privati e lasciti e donazioni di privati cittadini espressamente destinati alla Società ad incremento del suo patrimonio;
c) da eventuali somme espressamente destinate ad incremento del suo patrimonio da parte dell’Assemblea generale su proposta del Tesoriere.
Le entrate sono costituite:
a) dalle quote dei soci ordinari, degli Enti aderenti e dei soci sostenitori;
b) dal reddito del patrimonio;
c) da eventuali contributi, lasciti e donazioni che non siano espressamente destinati ad integrazione del patrimonio;
d) dalle entrate comunque derivanti dall’attività della Società.
I beni della Società debbono essere descritti in un apposito inventario.
Le somme provenienti dalla alienazione dei beni, da lasciti, da donazioni da destinare ad incremento del patrimonio devono essere impiegate subito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra, da farsi in vista dei bisogni della Società, deve essere preventivamente autorizzato dall’Assemblea generale.
Le somme necessarie ai bisogni della Società devono essere depositate presso primari Istituti di Credito designati dal Consiglio direttivo.
Art.20
Bilancio
Il Consiglio direttivo approva annualmente il bilancio consuntivo proposto dal Tesoriere.
L’Assemblea che deve discutere il bilancio deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale.
Ove particolari e comprovate esigenze lo richiedano, l’Assemblea può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell’anno di riferimento del conto consuntivo; di tali esigenze il Consiglio direttivo deve fare menzione nella sua relazione.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato della gestione.
Gli eventuali avanzi di gestione devono essere portati ad incremento del patrimonio.
Non è possibile distribuire utili sotto qualsiasi forma. Il bilancio deve essere comunicato dal Presidente o dal Tesoriere al Collegio dei Revisori dei conti, insieme alla relazione sulla gestione, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l’Assemblea che deve discuterlo.
Il Collegio dei Revisori dei conti deve riferire all’Assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità; deve fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.
Il bilancio deve restare depositato in copia nella sede della SIS, insieme alle relazioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea e finché sia approvato.
I soci con diritto di voto possono prenderne visione.
Art.21
Conto consuntivo e Relazione sulla gestione
Il conto consuntivo deve essere corredato da una relazione del Consiglio direttivo sull’attività svolta nell’anno di riferimento.
Nella relazione devono anche essere menzionati i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’anno sociale.
Art.22
Bilancio di previsione
Il Consiglio direttivo approva anche un bilancio di previsione proposto dal Tesoriere. Il bilancio di previsione viene sottoposto all’approvazione della stessa Assemblea convocata per la discussione del conto consuntivo.
Art. 23
Relazioni al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
Il Presidente trasmette al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, entro il mese di gennaio, una relazione sull’attività svolta dalla Società nel precedente anno.
Trasmette altresì, entro il mese di dicembre, un elenco dei premi eventualmente messi a concorso.
Egli trasmette inoltre allo stesso Ministero copia delle relazioni delle Commissioni giudicatrici.
Art. 24
Scioglimento del sodalizio
Lo scioglimento della Società, le relative modalità e la decisione in merito all’impiego delle attività sono deliberati, nel corso dell’Assemblea straordinaria, da almeno due terzi degli aventi diritto.
Le attività devono comunque essere devolute ad organismi di utilità sociale o di promozione culturale.